Ambito di Applicazione e Interventi sull'Esistente
Il nuovo DM 24/11/2025 nel punto 2.3.10 "Prestazioni e benessere (comfort) acustico" chiarisce e amplia le specifiche per gli edifici esistenti.
Questo criterio si applica per progetti di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria.
L'evoluzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) in ambito acustico segna un passaggio fondamentale verso una progettazione più rigorosa e, al contempo, più flessibile per quanto riguarda il recupero del patrimonio edilizio esistente. Il confronto tra il punto 2.4.11 del DM 23/06/2022 (CAM Edilizia III) e il punto 2.3.10 del DM 24/11/2025 (CAM Edilizia IV) rivela novità sostanziali che ogni tecnico deve padroneggiare.
Di seguito un'analisi dettagliata e strutturata delle principali differenze.
Evoluzione Terminologica e Filosofica: dal "Comfort" al "Benessere"
La prima differenza, apparentemente formale ma sostanziale, risiede nel titolo del criterio. Se il DM 23/06/2022 parlava di "Prestazioni e comfort acustici", il DM 24/11/2025 introduce il concetto di "benessere (comfort) acustico".
Questo cambiamento riflette la volontà del legislatore di allinearsi alle più recenti tendenze internazionali che vedono l'acustica non solo come assenza di disturbo, ma come elemento proattivo per la salute psicofisica degli occupanti.
Inasprimento dei Requisiti Tecnici (UNI 11367)
Il DM 24/11/2025 alza l'asticella delle prestazioni minime richieste:
- UNI 11367 - Prospetto 2: Mentre il DM 23/06/2022 richiedeva il rispetto almeno della Classe II limitatamente al "Prospetto 1", il DM 24/11/2025 conferma il rispetto minimo della Classe II al "Prospetto 1" ed estende esplicitamente l'obbligo anche al "Prospetto 2".
Il progetto deve prevedere che i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell’edificio quali partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici, definiti dalla norma UNI 11367 corrispondano almeno a quelli della classe II del prospetto 1 e del prospetto 2 di tale norma (sono fatti salvi i requisiti di legge di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici»). Nel caso in cui il presente criterio ed il citato decreto prevedano il raggiungimento di prestazioni differenti per lo stesso indicatore, devono essere considerati, quali valori da conseguire, quelli che prevedono le prestazioni più restrittive tra i due.
- Generalizzazione dell'Appendice B: Il nuovo decreto stabilisce che per tutti gli edifici debbano essere rispettati i valori di “prestazione buona” del prospetto B.1 (Appendice B). Nel precedente decreto, questo riferimento era citato quasi esclusivamente in relazione a ospedali e case di cura.
- I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di “prestazione superiore” riportato nel prospetto A.1 dell’Appendice A di tale norma e rispettano, inoltre, i valori caratterizzati come “prestazione buona” nel prospetto B.1 dell’Appendice B di tale norma.
- Le scuole devono soddisfare almeno i valori di riferimento di requisiti acustici passivi e benessere acustico interno indicati nella UNI 11532-2.
- Le caratteristiche di benessere acustico degli ambienti interni, ad esclusione delle scuole, devono rispettare i valori indicati nella UNI 11367. Viene confermato il rispetto dell'Appendice C della UNI 11367 per tutti gli ambienti (escluse le scuole, che seguono la norma specifica UNI 11532-2).
Interventi sull'Esistente: Precisione e Gradualità
Il DM 24/11/2025 introduce una distinzione più netta tra le tipologie di intervento su edifici esistenti, risolvendo alcuni dubbi interpretativi della versione 2022:
Ristrutturazione Edilizia: Il DM 23/06/2022 parlava di "ristrutturazione totale degli elementi di separazione". Il DM 24/11/2025 corregge il tiro parlando di "ristrutturazione edilizia totale o parziale" che coinvolga elementi di separazione, nuove partizioni o nuovi impianti. Questo amplia il campo di applicazione del requisito di Classe II.
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria: Il DM 24/11/2025 nomina esplicitamente queste categorie (prima raggruppate in "altri interventi"), ribadendo l'obbligo del miglioramento dei requisiti preesistenti o, in caso di comprovata impossibilità tecnica o vincoli, almeno il mantenimento delle prestazioni.
Qualifica del Professionista
Un aggiornamento normativo importante riguarda il richiamo alle competenze professionali. Il DM 24/11/2025 specifica che il Tecnico Competente in Acustica deve essere abilitato ai sensi della Legge 447/1995 e, novità fondamentale, ai sensi del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. Questo garantisce che il professionista sia regolarmente iscritto all'elenco nazionale (ENTECA) e possieda i requisiti di aggiornamento richiesti dalla normativa vigente.
La "Semplificazione" del Collaudo Finale
Questa è forse la novità più rilevante per le stazioni appaltanti e i direttori dei lavori.
DM 23/06/2022: Prevedeva sempre e comunque una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera.
DM 24/11/2025: Pur mantenendo il collaudo strumentale come regola generale, introduce una deroga per gli edifici esistenti. Per interventi che non siano ristrutturazioni totali o parziali (quindi manutenzioni che non toccano partizioni o impianti), la stazione appaltante può decidere di sostituire le misure fonometriche in opera con una dichiarazione redatta dal tecnico competente.
Questa scelta permette di snellire le procedure e ridurre i costi per i piccoli interventi di riqualificazione energetica o estetica che non alterano significativamente la stratigrafia acustica dell'edificio.
Conclusioni per il Tecnico
Il DM 24/11/2025 non è una semplice revisione, ma un consolidamento tecnico. Per il progettista, ciò implica una maggiore attenzione al calcolo previsionale e una gestione documentale più accurata nei casi di "impossibilità tecnica" al miglioramento, che richiedono ora una relazione tecnica ancora più dettagliata basata su quadri normativi aggiornati.
Sulla base di tale norma i Comuni devono verificare che i progetti di opere pubbliche abbiano una relazione previsionale sui requisiti acustici passivi e che venga rispettato quanto previsto nel nuovo DM 24/11/2025 ed in particolare nel punto 2.3.10 "Prestazioni e benessere (comfort) acustico".
Non secondaria deve essere l'attenzione che il direttore dei lavori deve avere durante le fasi di realizzazione dell'opera in quanto la posa in opera dei materiali previsti nella relazione previsionale sui requisiti acustici passivi è fondamentale.
Attenzione particolare in fase di verifica finale della conformità.
In fase di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera eseguite da un tecnico competente in acustica secondo le norme tecniche vigenti.
Per gli interventi su edifici esistenti che non riguardano ristrutturazioni totali o parziali che prevedano interventi su elementi edilizi di separazione tra ambienti interni ed ambienti esterni o tra unità immobiliari differenti e confinanti, la realizzazione di nuove partizioni o di nuovi impianti, la stazione appaltante può valutare se sostituire la relazione di collaudo basata su misure con una dichiarazione redatta da tecnico competente in acustica.


